31 DICEMBRE

- TE  DEUM -  

 

Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.

O eterno Padre, *

tutta la terra ti adora.


A te cantano gli angeli *

e tutte le potenze dei cieli:

Santo, Santo, Santo *

il Signore Dio dell'universo.


I cieli e la terra *

sono pieni della tua gloria.

Ti acclama il coro degli apostoli *

e la candida schiera dei martiri;


le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *

la santa Chiesa proclama la tua gloria,

adora il tuo unico figlio, *

e lo Spirito Santo Paraclito.


O Cristo, re della gloria, *

eterno Figlio del Padre,

tu nascesti dalla Vergine Madre *

per la salvezza dell'uomo.


Vincitore della morte, *

hai aperto ai credenti il regno dei cieli.

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.


Soccorri i tuoi figli, Signore, *

che hai redento col tuo sangue prezioso.

Accoglici nella tua gloria *

nell'assemblea dei santi.


Salva il tuo popolo, Signore, *

guida e proteggi i tuoi figli.

Ogni giorno ti benediciamo, *

lodiamo il tuo nome per sempre.


Degnati oggi, Signore, *

di custodirci senza peccato.

Sia sempre con noi la tua misericordia: *

in te abbiamo sperato.


Pietà di noi, Signore, *

pietà di noi.

Tu sei la nostra speranza, *

non saremo confusi in eterno. Amen






Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, * omnis terra venerátur.

Tibi omnes ángeli, *

tibi cæli et univérsæ potestátes:

tibi chérubim et séraphim *

incessábili voce proclamant:


Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *

Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra * maiestátis glóriæ tuae.

Te gloriósus * Apostolórum chorus,

te prophetárum * laudábilis númerus,

te mártyrum candidátus * laudat exércitus.

Te per orbem terrárum *

sancta confitétur Ecclésia,

Patrem * imménsæ maiestátis;

venerándum tuum verum * et únicum Fílium;

Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum.


Tu rex glóriæ, * Christe.

Tu Patris * sempitérnus es Filius.

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, *

non horruísti Virginis úterum.

Tu, devícto mortis acúleo, *

aperuísti credéntibus regna cælórum.

Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris.

Iudex créderis * esse ventúrus.

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni, *

quos pretióso sánguine redemísti.

ætérna fac cum sanctis tuis * in glória numerári.


Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *

et bénedic hereditáti tuæ.

Et rege eos, * et extólle illos usque in ætérnum.

Per síngulos dies * benedícimus te;

et laudámus nomen tuum in sæculum, *

et in sæculum sæculi.

Dignáre, Dómine, die isto *

sine peccáto nos custodíre.

Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri.

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *

quemádmodum sperávimus in te.

In te, Dómine, sperávi: *

non confúndar in ætérnum. Amen

Al fedele che il  31 Dicembre recita piamente il predetto atto di consacrazione, si concede l'indulgenza parziale. L'indulgenza sarà plenaria se il medesimo atto sarà recitato o cantato pubblicamente .


 

LE INDULGENZE
("Catechismo della Chiesa Cattolica" - Parte Seconda, Sezione Seconda, Capitolo Secondo, Articolo 4, X)

1471. La dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa sono strettamente legate agli effetti del sacramento della Penitenza.


Che cos'è l'indulgenza?

“L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.

L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, Normae 1-3, AAS 59 (1967), 5-24]. Le indulgenze possono essere applicate ai vivi o ai defunti.


Le pene del peccato

1472. Per comprendere questa dottrina e questa pratica della Chiesa bisogna tener presente che il peccato ha una duplice conseguenza. Il peccato grave ci priva della comunione con Dio e perciò ci rende incapaci di conseguire la vita eterna, la cui privazione è chiamata la “pena eterna” del peccato. D'altra parte, ogni peccato, anche veniale, provoca un attaccamento malsano alle creature, che ha bisogno di purificazione, sia quaggiù, sia dopo la morte, nello stato chiamato Purgatorio. Tale purificazione libera dalla cosiddetta “pena temporale” del peccato. Queste due pene non devono essere concepite come una specie di vendetta, che Dio infligge dall'esterno, bensì come derivanti dalla natura stessa del peccato. Una conversione, che procede da una fervente carità, può arrivare alla totale purificazione del peccatore, così che non sussista più alcuna pena [Cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1712-1713; 1820].

1473. Il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato. Rimangono, tuttavia, le pene temporali del peccato. Il cristiano deve sforzarsi, sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere e, venuto il giorno, affrontando serenamente la morte, di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato; deve impegnarsi, attraverso le opere di misericordia e di carità, come pure mediante la preghiera e le varie pratiche di penitenza, a spogliarsi completamente dell'“uomo vecchio” e a rivestire “l'uomo nuovo” [Cf Ef 4,24 ].


Nella comunione dei santi

1474. Il cristiano che si sforza di purificarsi del suo peccato e di santificarsi con l'aiuto della grazia di Dio, non si trova solo. “La vita dei singoli figli di Dio in Cristo e per mezzo di Cristo viene congiunta con legame meraviglioso alla vita di tutti gli altri fratelli cristiani nella soprannaturale unità del Corpo mistico di Cristo, fin quasi a formare una sola mistica persona” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5].

1475. Nella comunione dei santi “tra i fedeli, che già hanno raggiunto la patria celeste o che stanno espiando le loro colpe nel Purgatorio, o che ancora sono pellegrini sulla terra, esiste certamente un vincolo perenne di carità ed un abbondante scambio di tutti i beni” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5]. In questo ammirabile scambio, la santità dell'uno giova agli altri, ben al di là del danno che il peccato dell'uno ha potuto causare agli altri. In tal modo, il ricorso alla comunione dei santi permette al peccatore contrito di essere in più breve tempo e più efficacemente purificato dalle pene del peccato.

1476. Questi beni spirituali della comunione dei santi sono anche chiamati il tesoro della Chiesa, che non “si deve considerare come la somma di beni materiali, accumulati nel corso dei secoli, ma come l'infinito ed inesauribile valore che le espiazioni e i meriti di Cristo hanno presso il Padre ed offerti perché tutta l'umanità fosse liberata dal peccato e pervenisse alla comunione con il Padre; è lo stesso Cristo redentore, in cui sono e vivono le soddisfazioni ed i meriti della sua redenzione” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5].

1477. “Appartiene inoltre a questo tesoro il valore veramente immenso, incommensurabile e sempre nuovo che presso Dio hanno le preghiere e le buone opere del la beata Vergine Maria e di tutti i santi, i quali, seguendo le orme di Cristo Signore per grazia sua, hanno santificato la loro vita e condotto a compimento la missione affidata loro dal Padre; in tal modo, realizzando la loro salvezza, hanno anche cooperato alla salvezza dei propri fratelli nell'unità del Corpo mistico” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5].


Ottenere l'indulgenza di Dio mediante la Chiesa

1478. L'indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità [Cf Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio di Trento: Denz. -Schönm. , 1835].

1479. Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch'essi membri della medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l'altro, ottenendo per loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro peccati.


LE INDULGENZE
("Codice di diritto Canonico" - Libro Quarto, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo IV)

Can. 992 - L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.

Can. 993 - L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.

Can. 994 - Ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie.

Can. 995 - §1. Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal diritto o è concessa dal Romano Pontefice.

§2. Nessuna autorità sotto il Romano Pontefice può comunicare ad altri la facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad essa concesso espressamente dalla Sede Apostolica.

Can. 996 - §1. È capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.

§2. Per lucrare di fatto le indulgenze il soggetto capace deve avere almeno l'intenzione di acquistarle e adempiere le opere ingiunte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, a tenore della concessione.

Can. 997 - Per quanto attiene alla concessione e all'uso delle indulgenze, debbono essere inoltre osservate le altre disposizioni che sono contenute nelle leggi peculiari della Chiesa.

RICHIAMI DI INDOLE GENERALE SULLE INDULGENZE

1. L'indulgenza è così definita nel Codice di Diritto Canonico (can. 992) e nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1471): "L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi".

2. In generale, l'acquisto delle Indulgenze esige determinate condizioni (qui sotto, numeri 3-4), e l'adempimento di determinate opere.

3. Per ottenere le Indulgenze, sia plenarie che parziali, occorre che, almeno prima di compiere gli ultimi adempimenti dell'opera indulgenziata, il fedele sia in stato di grazia.

- riceva la SS.ma Eucaristia (è meglio certamente riceverla partecipando alla S. Messa; ma per l'Indulgenza è necessaria solo la S. Comunione);

- preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

5. E' conveniente, ma non è necessario che la Confessione sacramentale, e specialmente la Santa Comunione e la preghiera per le intenzioni del Papa si facciano nello stesso giorno in cui si compie l'opera Indulgenziata; ma è sufficiente che questi Sacri riti e preghiere si compiano entro alcuni giorni (circa 20) prima o dopo l'atto indulgenziato. La preghiera secondo la mente del Papa è lasciata alla scelta del fedele, ma si suggerisce un "Padre Nostro" e un' "Ave Maria". Per diverse Indulgenze plenarie, è sufficiente una Confessione sacramentale, ma si richiede una distinta Santa Comunione e una distinta prece secondo la mente del Santo Padre per ciascuna Indulgenza plenaria.
a".
(Paolo VI)