LE
INDULGENZE
("Catechismo
della Chiesa Cattolica"
- Parte Seconda, Sezione Seconda, Capitolo Secondo, Articolo 4,
X)
1471. La
dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa sono
strettamente legate agli effetti del sacramento della Penitenza.
Che cos'è
l'indulgenza?
“L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale
per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il
fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni,
acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra
della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il
tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.
L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o
in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati” [Paolo VI,
Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, Normae 1-3, AAS 59 (1967),
5-24]. Le indulgenze possono essere applicate ai vivi o ai
defunti.
Le pene del
peccato
1472. Per
comprendere questa dottrina e questa pratica della Chiesa
bisogna tener presente che il peccato ha una duplice
conseguenza. Il peccato grave ci priva della comunione con Dio e
perciò ci rende incapaci di conseguire la vita eterna, la cui
privazione è chiamata la “pena eterna” del peccato. D'altra
parte, ogni peccato, anche veniale, provoca un attaccamento
malsano alle creature, che ha bisogno di purificazione, sia
quaggiù, sia dopo la morte, nello stato chiamato Purgatorio.
Tale purificazione libera dalla cosiddetta “pena temporale” del
peccato. Queste due pene non devono essere concepite come una
specie di vendetta, che Dio infligge dall'esterno, bensì come
derivanti dalla natura stessa del peccato. Una conversione, che
procede da una fervente carità, può arrivare alla totale
purificazione del peccatore, così che non sussista più alcuna
pena [Cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1712-1713; 1820].
1473. Il
perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio
comportano la remissione delle pene eterne del peccato.
Rimangono, tuttavia, le pene temporali del peccato. Il cristiano
deve sforzarsi, sopportando pazientemente le sofferenze e le
prove di ogni genere e, venuto il giorno, affrontando
serenamente la morte, di accettare come una grazia queste pene
temporali del peccato; deve impegnarsi, attraverso le opere di
misericordia e di carità, come pure mediante la preghiera e le
varie pratiche di penitenza, a spogliarsi completamente
dell'“uomo vecchio” e a rivestire “l'uomo nuovo” [Cf Ef 4,24 ].
Nella
comunione dei santi
1474. Il
cristiano che si sforza di purificarsi del suo peccato e di
santificarsi con l'aiuto della grazia di Dio, non si trova solo.
“La vita dei singoli figli di Dio in Cristo e per mezzo di
Cristo viene congiunta con legame meraviglioso alla vita di
tutti gli altri fratelli cristiani nella soprannaturale unità
del Corpo mistico di Cristo, fin quasi a formare una sola
mistica persona” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina,
5].
1475. Nella
comunione dei santi “tra i fedeli, che già hanno raggiunto la
patria celeste o che stanno espiando le loro colpe nel
Purgatorio, o che ancora sono pellegrini sulla terra, esiste
certamente un vincolo perenne di carità ed un abbondante scambio
di tutti i beni” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina,
5]. In questo ammirabile scambio, la santità dell'uno giova agli
altri, ben al di là del danno che il peccato dell'uno ha potuto
causare agli altri. In tal modo, il ricorso alla comunione dei
santi permette al peccatore contrito di essere in più breve
tempo e più efficacemente purificato dalle pene del peccato.
1476.
Questi beni spirituali della comunione dei santi sono anche
chiamati il tesoro della Chiesa, che non “si deve considerare
come la somma di beni materiali, accumulati nel corso dei
secoli, ma come l'infinito ed inesauribile valore che le
espiazioni e i meriti di Cristo hanno presso il Padre ed offerti
perché tutta l'umanità fosse liberata dal peccato e pervenisse
alla comunione con il Padre; è lo stesso Cristo redentore, in
cui sono e vivono le soddisfazioni ed i meriti della sua
redenzione” [Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 5].
1477.
“Appartiene inoltre a questo tesoro il valore veramente immenso,
incommensurabile e sempre nuovo che presso Dio hanno le
preghiere e le buone opere del la beata Vergine Maria e di tutti
i santi, i quali, seguendo le orme di Cristo Signore per grazia
sua, hanno santificato la loro vita e condotto a compimento la
missione affidata loro dal Padre; in tal modo, realizzando la
loro salvezza, hanno anche cooperato alla salvezza dei propri
fratelli nell'unità del Corpo mistico” [Paolo VI, Cost. ap.
Indulgentiarum doctrina, 5].
Ottenere
l'indulgenza di Dio mediante la Chiesa
1478.
L'indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del
potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù Cristo,
interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro
dei meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle
misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i
suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto
a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di
pietà, di penitenza e di carità [Cf Paolo VI, Cost. ap.
Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio di Trento: Denz. -Schönm. ,
1835].
1479.
Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch'essi
membri della medesima comunione dei santi, noi possiamo
aiutarli, tra l'altro, ottenendo per loro delle indulgenze, in
modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i
loro peccati.
LE
INDULGENZE
("Codice
di diritto Canonico"
- Libro Quarto, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo IV)
Can. 992 -
L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale
per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele,
debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per
intervento della Chiesa, la quale, come ministra della
redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro
delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
Can. 993 -
L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o
in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
Can. 994 -
Ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a
modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie.
Can. 995 -
§1. Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire
indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene
riconosciuta dal diritto o è concessa dal Romano Pontefice.
§2. Nessuna
autorità sotto il Romano Pontefice può comunicare ad altri la
facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad essa
concesso espressamente dalla Sede Apostolica.
Can. 996 -
§1. È capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non
scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere
prescritte.
§2. Per
lucrare di fatto le indulgenze il soggetto capace deve avere
almeno l'intenzione di acquistarle e adempiere le opere ingiunte
nel tempo stabilito e nel modo dovuto, a tenore della
concessione.
Can. 997 -
Per quanto attiene alla concessione e all'uso delle indulgenze,
debbono essere inoltre osservate le altre disposizioni che sono
contenute nelle leggi peculiari della Chiesa.
RICHIAMI DI INDOLE GENERALE SULLE INDULGENZE
1. L'indulgenza è così definita nel
Codice di Diritto Canonico
(can. 992) e nel
Catechismo della Chiesa Cattolica
(n. 1471):
"L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale
per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele,
debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per
intervento della Chiesa, la quale, come ministra della
redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro
delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi".
2. In
generale, l'acquisto delle Indulgenze esige determinate
condizioni (qui sotto, numeri 3-4), e l'adempimento di
determinate opere.
3. Per ottenere le Indulgenze, sia plenarie che parziali,
occorre che, almeno prima di compiere gli ultimi adempimenti
dell'opera indulgenziata, il fedele sia in stato di grazia.
- riceva la SS.ma Eucaristia (è meglio certamente riceverla
partecipando alla S. Messa; ma per l'Indulgenza è necessaria
solo la S. Comunione);
- preghi
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
5. E' conveniente, ma non è necessario che la Confessione
sacramentale, e specialmente la Santa Comunione e la preghiera
per le intenzioni del Papa si facciano nello stesso giorno in
cui si compie l'opera Indulgenziata; ma è sufficiente che questi
Sacri riti e preghiere si compiano entro alcuni giorni (circa
20) prima o dopo l'atto indulgenziato. La preghiera secondo la
mente del Papa è lasciata alla scelta del fedele, ma si
suggerisce un "Padre Nostro" e un' "Ave Maria". Per diverse
Indulgenze plenarie, è sufficiente una Confessione sacramentale,
ma si richiede una distinta Santa Comunione e una distinta prece
secondo la mente del Santo Padre per ciascuna Indulgenza
plenaria.
a".
(Paolo VI)
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